Art. 3.
(Rapporti personali).

      1. Le persone componenti l'unione di fatto sono tenute ad assicurarsi reciproca assistenza e solidarietà morale e materiale, in ragione delle proprie possibilità e capacità, e a garantire il mantenimento,

 

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l'istruzione e la formazione degli eventuali figli.
      2. Le persone di cui al comma 1 fissano la residenza dell'unione di fatto secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti dell'unione medesima e stabiliscono insieme gli indirizzi della vita comune. A ciascun componente spetta il potere di attuare gli indirizzi concordati.